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Sez. U, Sentenza n. 22 del 24/11/1999 Ud. (dep. 16/12/1999) Rv. 214792 - 01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Reati edilizi - Sospensione dei procedimenti ex artt. 38 e 44 della legge n. 47 del 1985 - Applicabilità alle condotte illecite proseguite dopo il 31 dicembre 1993 - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214792-01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA

In tema di reati edilizi, le sospensioni dei procedimenti penali previste dagli artt. 44 e 38 della legge n. 47 del 1985, facenti parte del capo IV di detta legge, richiamato dall'art. 39, comma primo, della legge n. 724 del 1994, non si applicano con riferimento ai reati che, dalla contestazione o dagli atti, risultino proseguiti dopo la data del 31 dicembre 1993. (Fattispecie relativa a procedimento per reato previsto dagli artt. 17 e 20 della legge n. 64, del quale, data la natura di reato istantaneo, è stata ritenuta l'intervenuta prescrizione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)