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Sez. 1, Sentenza n. 1944 del 19/06/1972 (Rv. 359046 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - OBBLIGAZIONI SOLIDALE - CAUSA INSCINDIBILE - INSUSSISTENZA - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEI COOBBLIGATI SOLIDALI - NULLITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA D'IMPOSTA DI SUCCESSIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359046-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - OBBLIGAZIONI SOLIDALE - CAUSA INSCINDIBILE - INSUSSISTENZA - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEI COOBBLIGATI SOLIDALI - NULLITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA D'IMPOSTA DI SUCCESSIONE.*

Nella ipotesi di obbligazioni solidali non ricorre il concetto di causa inscindibile, potendo il creditore scegliere uno qualsiasi dei debitori solidali per chiedergli l'adempimento dell'intera obbligazione. In tal caso non vi e litisconsorzio necessario, e - conseguentemente - non sussiste alcuna nullita in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coobbligati solidalmente. (applicazione in tema di controversia tributaria per l'imposta di successione con pluralita di eredi coobbligati). (V 1445'70, mass n 347261).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)