Sez. 3, Sentenza n. 8454 del 27/04/1982 Ud. (dep. 30/09/1982) Rv. 155296 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - APPELLO - MOTIVI - OMESSA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - DECLARATORIA IMMEDIATA DI UNA CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO - LEGITTIMITÀ- RATIO - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - APPELLO - MOTIVI - OMESSA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - DECLARATORIA IMMEDIATA DI UNA CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO - LEGITTIMITÀ- RATIO - FATTISPECIE.*
La mancata presentazione dei motivi di appello non impedisce l'applicazione della prima parte dell'art. 152 cod. proc. pen., in quanto, essendosi instaurato ritualmente il rapporto processuale con la impugnazione della sentenza, questa passa in giudicato soltanto dopo che sia divenuto irrevocabile il provvedimento che dichiara inammissibile il gravame. (nella specie il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile l'appello del ricorrente, per omessa presentazione dei motivi, nonostante la prescrizione del reato).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)