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Sez. 1, Sentenza n. 11966 del 08/08/2003 (Rv. 565789 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFESA PERSONALE DELLA PARTE | Ammissibilità - Condizioni - Estensione della facoltà al rappresentante della parte stessa.
Stato
decisa il 2003-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565789-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFESA PERSONALE DELLA PARTE

In tema di procedimento civile, l'art. 86 cod. proc. civ., nel contemplare la difesa personale della parte che abbia la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, la consente anche alla persona che la rappresenta, quando sia munita di tale qualità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)