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Sez. U, Sentenza n. 13532 del 12/06/2006 (Rv. 591003 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE | Procedimento disciplinare a carico di magistrati - Difesa personale della parte - Presupposti - Sottoscrizione di una memoria da parte del ricorrente privo dei prescritti requisiti - Ammissibilità dell'atto - Esclusione
Stato
decisa il 2006-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591003-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE

Il principio secondo il quale la difesa personale della parte postula che abbia la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito trova applicazione pure con riguardo al ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio superiore della magistratura in materia disciplinare, con la conseguenza che la memoria sottoscritta personalmente dal magistrato ricorrente e notificata come allegato unitamente al ricorso non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)