Sez. 5, Sentenza n. 587 del 22/02/1984 Cc. (dep. 08/03/1984) Rv. 163053 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - INAMMISSIBILITÀ - DECLARATORIA - RIESAME IN FASE ESECUTIVA - COSA GIUDICATA - OSSERVANZA DEL PRINCIPIO - OBBLIGATORIETÀ - LIMITE - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - INAMMISSIBILITÀ - DECLARATORIA - RIESAME IN FASE ESECUTIVA - COSA GIUDICATA - OSSERVANZA DEL PRINCIPIO - OBBLIGATORIETÀ - LIMITE - FATTISPECIE.*
L'inammissibilità della impugnazione non si sottrae al rispetto del principio della cosa giudicata, che segna il limite della sua deducibilità e rilevabilità. Detto limite non riguarda però il caso in cui si prospetti l'esistenza e la validità dell'atto che (proprio sul presupposto della sua ritenuta inesistenza ed Invalidità) ha dato luogo alla declaratoria di inammissibilità. (nella specie il giudice dell'esecuzione aveva riesaminato e considerata esatta la declaratoria di inammissibilità della impugnazione, fondata sulla inesistenza della relativa dichiarazione). (V mass n 159901; (V mass n 147863; (V mass n 138930; (V mass n 151484).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 197, Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 209
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)