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Sez. 4, Sentenza n. 1632 del 10/02/1981 Ud. (dep. 02/03/1981) Rv. 147863 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - IN GENERE - CAUSE DI INAMMISSIBILITA ORIGINARIE E SOPRAVVENUTE - INAMMISSIBILITA SOPRAVVENUTE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1981-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147863-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - IN GENERE - CAUSE DI INAMMISSIBILITA ORIGINARIE E SOPRAVVENUTE - INAMMISSIBILITA SOPRAVVENUTE - EFFETTI.*

Qualora la causa di inammissibilita sia estrinseca alla dichiarazione (omessa notifica, Mancanza di motivi, motivi presentati fuori termine) il provvedimento, che pronuncia la inammissibilita, ha effetto costitutivo, perche accerta che il rapporto processuale di impugnazione ancorche validamente costituito non puo proseguire. Pertanto, in questi casi, - tra cui rientra la decadenza per effetto della mancata notifica della dichiarazione, allorche e richiesta -, il giudicato si Forma nel momento, in cui scade il termine per la impugnazione del provvedimento che dichiara inammissibile il gravame.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 209

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)