Sez. 2, Sentenza n. 7960 del 21/05/2003 (Rv. 563384 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE | Mancato disconoscimento della conformità all'originale e della autenticità della scrittura o della sottoscrizione - Disciplina ex artt.214 e 215 cod. proc. civ. - Applicabilità - Necessità - Conseguenze - Differenze.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE
Tenuto conto che in tema di copie fotografiche di scritture (cui sono assimilabili le copie fotostatiche o le fotocopie) l'art. 2719 cod. civ., che ne prescrive l'espresso disconoscimento, trova applicazione sia nel caso di disconoscimento della conformità all'originale della copia sia in quello dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., sicché, se devono ritenersi riconosciute - tanto nella conformità all'originale quanto nella scrittura o nella sottoscrizione - le copie che non siano state disconosciute tempestivamente nella prima udienza o nella prima risposta successive alla loro produzione, in caso invece di contestazione, mentre, quanto al profilo della conformità all'originale, nulla impedisce al giudice di accertarne la conformità aliunde anche tramite presunzioni, è invece preclusa l'utilizzabilità del documento in caso di disconoscimento della sottoscrizione e o della scrittura salva la procedura di verificazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)