Sez. 2, Sentenza n. 9323 del 17/05/2004 (Rv. 572907 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE | Atto del processo - Trasmissione in fotocopia da un avvocato ad altro avvocato della stessa parte ai sensi dall'art. 1, primo comma, della legge 7 giugno 1993 n. 183 - Presunzione assoluta di conformità all'originale - Condizioni - Mancanza dei requisiti previsti dalle lettere a), b), c) del precitato art. 1 - Presunzione di conformità all'originale per mancanza di disconoscimento nel termine di cui all'art. 215, n. 2 cod. proc.civ. - (art. 2719, ultima parte, cod. civ.).
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE
Per effetto dell'art. 1, primo comma, della legge 7 giugno 1993 n. - che disciplina l'utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione tra avvocati della stessa parte per la trasmissione degli atti relativi a provvedimenti giurisdizionali - nella presunzione, "iuris et de iure", stabilita dall'art. 2719 cod. civ., prima parte, di conformità all'originale della fotocopia di un atto, se attestata da pubblico ufficiale, rientrano gli atti del processo trasmessi a distanza da un avvocato all'altro, se: a) l'avvocato trasmittente attesti la conformità della copia all'originale; b) sia l'avvocato trasmittente sia quello ricevente siano, congiuntamente o disgiuntamente, difensori della parte; c) l'avvocato trasmittente abbia sottoscritto in modo leggibile l'atto trasmesso e l'avvocato la fotocopia ricevuta e, se con lo stesso è conferita la procura alle liti, anche la sottoscrizione della parte sia leggibile. In mancanza di tali requisiti la fotocopia dell'atto del processo può tuttavia presumersi conforme all'originale per effetto dell'ultima parte dell'art. 2719 cod. civ. se nel termine indicato dall'art. 215 n. 2 cod. proc. civ. non è stata disconosciuta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 215, Legge 07/06/1993 num. 183 art. 1, Cod. Civ. art. 2712
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)