Sez. 5, Sentenza n. 11459 del 18/05/2009 (Rv. 608178 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Socio di società di persone - Redditi da partecipazione societaria - Accertamento giudiziale - Decisione assunta in diverso procedimento - Inefficacia di giudicato - Produzione in giudizio della sentenza - Rilievo probatorio - Motivazione espressa - Necessità - Motivazione per "relationem" - Insufficienza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di accertamento del reddito dei soci di società di persone, la produzione in giudizio di sentenza passata in giudicato che non abbia efficacia vincolante nei confronti del contribuente ricorrente a causa dei limiti soggettivi del giudicato, in quanto riguardante un accertamento giudiziale svolto nei confronti esclusivi della società o di un altro socio, comporta che il contenuto della stessa deve formare oggetto di autonoma valutazione e di specifica motivazione, come accade per qualsiasi documento rilevante, con conseguente esclusione della possibilità della mera motivazione "per relationem".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)