Sez. 5, Sentenza n. 14056 del 16/06/2006 (Rv. 590385 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Redditi da partecipazione societaria - Accertamento - Impugnazione innanzi al giudice tributario - Decisione intervenuta in separato giudizio investente l'accertamento dei redditi della società - Riflessi - Obblighi del giudice.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la comunanza di presupposti fattuali sussistente fra il contenzioso attinente all'accertamento dei redditi di una società e quello riguardante l'accertamento dei redditi di partecipazione da imputarsi ai soci determina un nesso di conseguenzialità in virtù del quale, nel caso di autonoma e distinta instaurazione delle relative vertenze dinanzi al giudice tributario, si rende inevitabile che la decisione intervenuta nel primo dei due suddetti contenziosi si rifletta sulla pronuncia afferente al secondo, il che impone al giudice chiamato a statuire su quest'ultimo di prendere atto della decisione intervenuta nella prima controversia.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)