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Sez. 2, Sentenza n. 20214 del 16/06/2026 (Rv. 678937-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - IN GENERE | Giudizio di appello - Discussione orale ritualmente richiesta - Omessa celebrazione - Trattazione scritta della fase decisoria ex art. 352 c.p.c. novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Nullità - Esclusione - Violazione princìpi costituzionali e Cedu - Insussistenza. PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678937-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - IN GENERE

Nel giudizio di appello, l'omessa discussione orale, ancorché ritualmente richiesta dalla parte, non determina nullità del procedimento, trovando applicazione il modello della trattazione scritta della fase decisoria previsto dall'art. 352 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022; tale disciplina non viola gli artt. 24 e 111 Cost., né l'art. 6 CEDU, poiché il diritto di difesa e il principio del contraddittorio risultano adeguatamente garantiti mediante lo scambio di difese scritte, non essendo configurabile un diritto costituzionalmente indefettibile alla discussione orale nei gradi di giudizio successivi al primo.

Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 350 bis, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)