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Sez. 1, Sentenza n. 18051 del 20/08/2014 (Rv. 631961 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Azione revocatoria fallimentare - Pagamento del terzo debitore per effetto di assegnazione giudiziale del credito - Artt. 553, primo comma, cod. proc. civ., e 2928 cod. civ. - Violazione dell'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2014-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631961-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di revocatoria fallimentare, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 553, primo comma, cod. proc. civ., e 2928 cod. civ., nella parte in cui, subordinando il trasferimento del credito assegnato al pagamento del terzo ed escludendo la possibilità di far retroagire la soddisfazione del creditore al momento dell'assegnazione, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra il creditore assegnatario e quello che abbia ottenuto la cessione volontaria del credito, il pagamento spontaneo o l'assegnazione di beni mobili, giustificandosi la dilatazione del periodo sospetto (fino all'avvenuto pagamento da parte del terzo debitore) per la diversità strutturale tra la situazione del primo e quella derivante dalla cessione del credito, da cui l'inutilizzabilità quale "tertium comparationis".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 com. 1, Cod. Civ. art. 2928, Costituzione art. 3 CORTE COST., Regio Decr. num. 267 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)