Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25421 del 17/12/2015 (Rv. 638132 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE | Ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. - Pagamento del terzo "debitor debitoris" successivamente al fallimento del debitore esecutato - Inefficacia ex art. 44 l.fall. - Sussistenza nei limiti del rapporto tra fallito e creditore procedente - Obbligo di quest'ultimo alla restituzione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE
In caso di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., il pagamento eseguito dal terzo "debitor debitoris" in favore del creditore assegnatario estingue sia il suo debito nei confronti del debitore esecutato che quello di quest'ultimo verso il creditore predetto, sicché, ove lo stesso sia successivo al fallimento del menzionato debitore, è privo di effetti, ex art. 44 l.fall., ma solo nel rapporto obbligatorio tra il fallito e quel creditore, che, pertanto, è l'unico soggetto obbligato alla restituzione al curatore di quanto ricevuto.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)