Sez. 2, Sentenza n. 11767 del 29/10/1992 (Rv. 479210 - 01)
Locazione - Trasferimento a titolo particolare della cosa locata (alienazione) - Opponibilità al terzo acquirente | Disciplina ex art. 1599 cod. civ. - Ambito di applicazione - Acquisto a titolo originario - Esclusione - Usucapione da parte del terzo del diritto di proprietà sulla cosa locata - Disponibilità dell'immobile - Azioni esperibili dal terzo.
Locazione - Trasferimento a titolo particolare della cosa locata (alienazione) - Opponibilità al terzo acquirente
La regola "emptio non tollit locatum" dettata dall'art. 1599 cod. civ., con specifico riguardo al trasferimento a titolo particolare della cosa locata, in base alla quale si verifica la cessione legale del contratto con la continuazione dell'originario rapporto e l'assunzione da parte dell'acquirente della stessa posizione del locatore, non opera quando il terzo abbia acquistato il bene locato a titolo originario. Pertanto, il terzo che abbia usucapito la proprietà della cosa locata, mentre non può esperire l'azione di sfratto, non essendo succeduto nel rapporto di locazione, è legittimato a promuovere le azioni reali per conseguire nei confronti del conduttore la disponibilità dell'immobile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1153, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1599, Cod. Civ. art. 1602
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)