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Sez. 6, Sentenza n. 3424 del 11/09/1997 Cc. (dep. 14/10/1997) Rv. 210298 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di inquinamento probatorio - Specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini - Necessità che siano indicati con precisione gli atti da compiere - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1997-09-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210298-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di esigenze cautelari, il pericolo di inquinamento probatorio, di cui all'art. 274, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., postula soltanto che vi siano specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini. Poiché, peraltro, il requisito della specificità è riferito alle esigenze e non alle indagini, non è indispensabile che il giudice, nel suo provvedimento, indichi con precisione gli atti da compiere, Tale requisito, infatti, non è stabilito sia per evitare che il pubblico ministero debba rivelare alla parte gli accertamenti che si appresti ad espletare sia perché lo stesso giudice non deve necessariamente essere posto a conoscenza delle future investigazioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 1 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)