Sez. 5, Sentenza n. 786 del 20/02/1996 Cc. (dep. 12/03/1996) Rv. 204473 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari | Pericolo di inquinamento della prova - Riforma di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 332 - Specifiche e inderogabili esigenze attinenti alle indagini - Basate su circostanze di fatto - Necessità - Lungo periodo decorso dalla conoscenza delle indagini - Assenza di condotte intese ad attentare all'integrità o alla genuinità della prova - Pericolo di inquinamento - Insussistenza - Fattispecie relativa alla misura degli arresti domiciliari.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari
In tema di misure cautelari personali, il pericolo di inquinamento probatorio postula, per effetto della riforma introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, specifiche e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, fondate su circostanze di fatto dalle quali deve emergere il concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova. Tale pericolo non sussiste quando sia trascorso un lungo periodo di tempo dal momento della conoscenza, da parte dell'indagato, dell'esistenza di indagini a suo carico per alcuni reati, senza che sia stata posta in essere alcuna condotta che pregiudichi l'integrità o la genuinità della prova stessa. (Fattispecie relativa alla misura degli arresti domiciliari).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 284 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)