Sez. L, Sentenza n. 154 del 05/01/1995 (Rv. 489566 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Atto sottoscritto dal datore di lavoro e dalle contrapposte organizzazioni sindacali - Qualificazione come convenzionale o accordo collettivo ovvero come atto unilaterale del datore di lavoro firmato per conoscenza dalle organizzazioni sindacali - Riferimento alla sola espressione letterale dell'atto medesimo - Inefficienza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Nella qualificazione di un atto, sottoscritto dal datore di lavoro e dalle contrapposte organizzazioni sindacali, come convenzionale (accordo collettivo) o invece come atto unilaterale del datore di lavoro (intendendosi in tal caso le firme delle organizzazioni sindacali come apposte solo per conoscenza), incorre nel vizio di insufficiente motivazione il giudice di merito il quale si fondi esclusivamente su un'espressione letterale dell'atto stesso che possa farlo apparire come un mero comunicato del datore di lavoro, trascurando di esaminare sia la prassi sindacale relativa alla conclusione di accordi aventi la forma del comunicato aziendale sottoscritto anche dalle organizzazioni sindacali, sia la condotta delle organizzazioni di categoria precedente e successiva all'atto stesso, nonché la definizione datane, anche unilateralmente (nella specie dalle organizzazioni sindacali), come "accordo", "intesa", o simile. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza annullata dalla S.C., aveva escluso la funzione negoziale delle firme apposte dalla organizzazioni sindacali in calce all'atto in data 20 dicembre 1978, con cui era stata prevista la sospensione dal gennaio 1979 dell'applicazione dell'art. 23, quinto comma, del c.c.n.l. 7 giugno 1976 per i dipendenti dell'ENEL, relativo al ricalcolo all'inizio di ogni anno dell'importo degli aumenti - o scatti - biennali di anzianità, sulla base della contingenza maturata al 31 dicembre dell'anno precedente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)