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Sez. L, Sentenza n. 22533 del 23/10/2014 (Rv. 633042 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Lavoratore divenuto inabile nel corso del rapporto di lavoro - Diritto alla conservazione del posto di lavoro - Condizioni - Art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 68 del 1999 - Interpretazione.
Stato
decisa il 2014-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633042-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

In materia di licenziamento del lavoratore divenuto inabile nel corso del rapporto, l'art. 4, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, nel prevedere la non computabilità nelle quote di riserva degli invalidi interni con invalidità inferiore al 60 per cento, non attribuisce al lavoratore con invalidità superiore a tale percentuale il diritto all'inclusione nelle quote di riserva e alla conservazione del posto di lavoro, che resta subordinato - come si desume dal secondo periodo della detta norma - alla possibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti o inferiori, compatibili con il suo stato di salute.

Riferimenti normativi: Legge 12/03/1999 num. 68 art. 4 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)