Sez. L, Sentenza n. 2720 del 23/02/2012 (Rv. 620920 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Licenziamento del lavoratore affetto da malattia psichica transitoria - Pericolo di recidiva - Rilevanza per la sicurezza in azienda - Valutazione da parte del giudice dell'impugnativa - Necessità - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
Nel valutare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, intimato dal datore di lavoro per carenza di interesse alla prestazione di un lavoratore affetto da malattia psichica transitoria, ma esposta al pericolo di recidiva, il giudice deve accertare se il mantenimento del lavoratore nelle originarie mansioni sia compatibile con la sicurezza della struttura aziendale, del personale che vi si trova e dei terzi che vi accedono, nonché, in caso di esito negativo di tale verifica, se esistano presso l'azienda mansioni diverse che, nei limiti di legge, possano essere assegnate al lavoratore, onde conservargli il posto di lavoro; pertanto, è carente la motivazione della decisione di merito che escluda la sussistenza del giustificato motivo oggettivo unicamente sulla base della natura regredibile dell'infermità psichica del lavoratore.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)