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Sez. L, Sentenza n. 12769 del 27/09/2000 (Rv. 540522 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE | Qualità della prestazione richiesta dalle mansioni e dalla qualifica - Rilevanza - Assenza di direttive del datore di lavoro - Efficacia esimente - Esclusione - Fattispecie relativa ad esecuzione di bonifici bancari sulla base di ordini falsi comunicati per telefax.
Stato
decisa il 2000-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540522-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE

Gli artt. 2104 e 1176 cod. civ. impongono al lavoratore di eseguire la prestazione - anche in assenza di direttive del datore di lavoro - secondo la particolare qualità dell'attività dovuta, risultante dalle mansioni e dai profili professionali che la definiscono, e di osservare, altresì, tutti quei comportamenti accessori e quelle cautele che si rendano necessari ad assicurare una gestione professionalmente corretta. (Fattispecie relativa all'esecuzione da parte di dipendente di banca, addetto al settore, di due bonifici di rilevante importo in base a un falso ordine pervenuto mediante telefax; la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva accolto l'impugnativa proposta dall'interessato contro l'irrogatogli licenziamento per giusta causa, rilevando la violazione del riportato principio di diritto e vizi di motivazione, consistenti, tra l'altro, nella rilevanza esimente attribuita alla semplice apposizione di un visto da parte del direttore della filiale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1996 num. 604 art. 1, Legge 15/07/1996 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)