Sez. L, Sentenza n. 2414 del 02/03/1995 (Rv. 490870 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Per giustificato motivo soggettivo - Presupposto - Gravità dei fatti addebitati - Accertamento rispettivo - Criteri - Recesso per giustificato motivo oggettivo - Legittimità - Condizioni - Onere probatorio del datore di lavoro - Oggetto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
Nel caso di giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro, ed in particolare dell'elemento della fiducia, che deve continuamente sussistere tra le parti; la valutazione relativa alla sussistenza del conseguente impedimento della prosecuzione del rapporto deve essere operata con riferimento non già ai fatti astrattamente considerati, bensì agli aspetti concreti afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi ed alla intensità dell'elemento intenzionale e di quello colposo; nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, invece, la sopravvenuta impossibilità, temporanea o definitiva, della prestazione lavorativa per evento estraneo al rapporto di lavoro, e non imputabile al dipendente, autorizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto in difetto di un suo interesse apprezzabile alle future prestazioni lavorative, la sussistenza o meno del quale deve essere verificata, in relazione all'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, con riguardo alle ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa; in quest'ultima ipotesi l'accertamento della legittimità del licenziamento presuppone la dimostrazione, da parte del datore di lavoro, sia delle esigenze aziendali che escludono, in base ad una valutazione ex ante, il suddetto interesse e postulano anzi il contrario, sia dell'impossibilità di utilizzare il dipendente in altri luoghi o in mansioni diverse, almeno equivalenti, secondo modalità di servizio che l'imprenditore potrebbe disporre nell'ambito dei propri poteri organizzativi, senza modificare l'assetto aziendale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)