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Sez. 2 - , Sentenza n. 23853 del 04/08/2023 (Rv. 668724 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITA' E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE | Giudizio di equa riparazione per durata irragionevole - Giudizi relativi alla medesima vicenda tenutisi dinnanzi al giudice ordinario e amministrativo - Evocazione in giudizio del solo Ministero della Giustizia e non anche del Ministero dell’Economia - Applicazione dell’art. 4 l. n. 260 del 1958 - Sussistenza. CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668724-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITA' E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE

Nel giudizio di equa riparazione del danno subito a causa dell'irragionevole durata di processi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e amministrativi, in caso di erronea evocazione in giudizio del solo Ministero della Giustizia e non anche del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di tempestiva e rituale eccezione del parziale difetto di titolarità dell'obbligazione dedotta in giudizio ad opera dell'Avvocatura dello Stato, è applicabile l'art. 4 della legge n. 260 del 1958 ed il giudice è, pertanto, tenuto a fissare un termine per la rinnovazione della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio anche nei confronti di quest'ultimo.

Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)