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Sez. 2 - , Ordinanza n. 25499 del 21/09/2021 (Rv. 662257 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE | Erronea instaurazione del contraddittorio nei confronti di un Ministero al posto di altro – Art. 4 della l. n. 260 del 1958 – Applicabilità - Condizioni – Eccezione tempestivamente sollevata dall’Avvocatura dello Stato - Concessione di un termine per la corretta instaurazione del contradittorio – Necessità - Mancanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2021-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662257-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE

L'erronea evocazione in giudizio di un ministero al posto di un altro comporta che il giudice - a pena di nullità della sentenza di primo grado e conseguente rimessione della causa al primo giudice - fissi un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, purché l'Avvocatura dello Stato sollevi la relativa eccezione nella prima udienza, indicando, altresì, il soggetto cui l'atto avrebbe dovuto essere notificato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 260 art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)