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Sez. L, Sentenza n. 1452 del 10/02/1987 (Rv. 450901 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTICIPATO EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - REQUISITI - ANZIANITÀ DI SERVIZIO ED ETÀ PENSIONABILE RIDOTTA - RAGGIUNGIMENTO DI QUESTO SECONDO PRESUPPOSTO PREVIO MANTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL 31 DICEMBRE 1979 - DIFETTO DI DETTI REQUISITI - ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI SULLA SOLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450901-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTICIPATO EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - REQUISITI - ANZIANITÀ DI SERVIZIO ED ETÀ PENSIONABILE RIDOTTA - RAGGIUNGIMENTO DI QUESTO SECONDO PRESUPPOSTO PREVIO MANTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL 31 DICEMBRE 1979 - DIFETTO DI DETTI REQUISITI - ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI SULLA SOLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di benefici cosiddetti combattentistici, il collocamento a riposo anticipato, secondo la previsione dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970 n. 336, con le modificazioni ed integrazioni della legge 9 ottobre 1971 n. 824, postula la maturazione del diritto a pensione, tenendo conto, per quanto riguarda i requisiti di tale diritto, che quello dell'anzianità di servizio deve sussistere entro il 19 ottobre 1974, mentre quello dell'età pensionabile (ridotta), può essere eccezionalmente raggiunto, previo mantenimento in servizio, entro il 31 dicembre 1979 (art. 4 secondo comma della legge n. 824 del 1971). In difetto degli indicati requisiti per il conseguimento del diritto a pensione, la domanda di anticipato collocamento a riposo deve essere respinta e deve altresì negarsi la possibilità di attribuire i benefici stessi sulla sola indennità di anzianità. (Conf 3792/85, mass n 441379).*

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4, Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)