Sez. 3, Sentenza n. 4474 del 08/07/1981 (Rv. 415181 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - NULLITA PER INCOMPETENZA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO, DEL SUO AIUTANTE O DEL MESSO DI CONCILIAZIONE - SANATORIA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - NULLITA PER INCOMPETENZA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO, DEL SUO AIUTANTE O DEL MESSO DI CONCILIAZIONE - SANATORIA - CONDIZIONI.*
La notificazione della citazione a mezzo del servizio postale, nulla per incompetenza dell'ufficiale giudiziario, dell'aiutante ufficiale giudiziario o del messo di conciliazione che l'ha eseguita, e sanata, oltre che dalla Costituzione del convenuto, anche nell'ipotesi in cui tale soggetto abbia sottoscritto la ricevuta di ritorno, risultando proprio dall'atto di notifica l'avvenuta attuazione della recezione, che costituisce lo scopo della notifica stessa. (V 2116/78, mass n 391499).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)