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Sez. 1, Sentenza n. 2116 del 05/05/1978 (Rv. 391499 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - A MEZZO POSTA - SOTTOSCRIZIONE DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO - MANCATA INDICAZIONE DEL RAPPORTO LEGITTIMANTE LA CONSEGNA DEL PLICO AL SOTTOSCRITTORE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391499-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - A MEZZO POSTA - SOTTOSCRIZIONE DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO - MANCATA INDICAZIONE DEL RAPPORTO LEGITTIMANTE LA CONSEGNA DEL PLICO AL SOTTOSCRITTORE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*

L'eventuale vizio della notificazione a persona giuridica eseguita nella sua Sede a mezzo del servizio postale, consistente nel fatto che la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento non rechi l'indicazione di un rapporto che legittimi la consegna del plico al sottoscrittore medesimo (art 145 primo comma cod proc civ), da luogo solo ad una nullita sanabile ovvero ad una mera irregolarita della notificazione e, quindi, rimane sanato, ove risulti che l'atto abbia conseguito il suo scopo, giungendo a conoscenza della destinataria. (V 79/74, mass n 367611; (V 2475/72, mass n 359948).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)