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Sez. 6, Sentenza n. 2984 del 29/11/2001 Ud. (dep. 25/01/2002) Rv. 221148 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - ASSISTENZA ALL'IMPUTATO | Notifiche dovute anche agli esercenti la potestà di genitore - Notifica effettuata a favore di uno soltanto dei genitori - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221148-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - ASSISTENZA ALL'IMPUTATO

Nel procedimento penale a carico di minorenni, per le ipotesi nelle quali deve procedersi alla notifica di atti anche in favore delle persone esercenti la potestà di genitore (indicate tassativamente all'art. 7 del d.P.R. 22 settembre 1998, n. 448, con riguardo all'informazione di garanzia ed al decreto di fissazione di udienza), la notifica ad uno soltanto dei genitori dell'imputato è sufficiente ad escludere la sanzione di nullità.

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 7, DPR 22/09/1988 num. 448 art. 12, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)