Sez. 2, Sentenza n. 4582 del 24/10/2003 Ud. (dep. 05/02/2004) Rv. 228147 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Imputato minorenne divenuto maggiorenne prima della celebrazione del processo di secondo grado - Omissione dell'avviso di udienza all'esercente la potestà del genitore - Nullità - Esclusione.
TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
In tema di processo minorile, non vi è l'obbligo di notifica del decreto di fissazione dell'udienza d'appello all'esercente la potestà dei genitori (art. 7, d.P.R. 22.9.1988 n. 448), allorché l'imputato, minorenne al tempo della commissione del reato e della celebrazione del giudizio di primo grado, sia divenuto maggiorenne prima della celebrazione del giudizio d'appello, in quanto, con il raggiungimento della maggiore età, egli acquisisce la piena capacità d'agire. Ne consegue che, in tale ipotesi, l'omissione della citazione dei genitori non determina alcuna conseguenza in ordine alla validità del processo.
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)