Sez. 3, Sentenza n. 5277 del 13/05/1995 (Rv. 492254 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE | Disciplina ex art. 1651 c.c. abrogato dall'art. 29 legge n. 11 del 1971 - Miglioramenti - Nozione - Diritto all'indennità da parte dell'affittuario - Condizione - Valutazione discrezionale dell'autorità giudiziaria sulla sussistenza dei requisiti.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE
L'indennità attribuibile all'affittuario coltivatore diretto, per miglioramenti compiuti anche senza il consenso del concedente, a norma dell'art. 1651 cod. civ. (abrogato dall'art. 29 legge n. 11 del 1971), riguarda non già qualsiasi miglioramento, anche di minima entità, apportato al fondo, bensì miglioramenti di durevole utilità per il fondo stesso e per la produzione e che non siano il risultato dell'ordinaria e razionale coltivazione, dovendosi, cioè, trattare di miglioramenti incrementanti, alternativamente, il reddito e la produzione o il valore di mercato del fondo. Peraltro, detta norma non conferiva all'affittuario un diritto all'indicata indennità, rimettendone l'attribuzione alla facoltà discrezionale; ne deriva che l'affittuario non può dolersi del mancato esercizio, da parte del giudice, di tale potere discrezionale (nella specie, essendo risultato, in fatto, che nessun miglioramento apprezzabile era stato arrecato al fondo dai remoti interventi dell'affittuario).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1651, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 29, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)