Sez. 4, Sentenza n. 4955 del 27/11/2012 Ud. (dep. 31/01/2013) Rv. 255012 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Lesioni personali - Responsabilità per colpa - Esclusione - Rischio consentito - Fattispecie.
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE
Non è configurabile la responsabilità - in ordine al reato di lesioni colpose - nei confronti dell'animatore di un centro vacanze, il quale, al fine di rendere inoffensivo il comportamento irregolare e pericoloso del minore sottoposto alla sua vigilanza e che aveva contravvenuto all'ordine di fermarsi, lo rincorra e, a causa dell'improvvisa caduta dello stesso minore, gli cada addosso, procurandogli lesioni, trattandosi di attività di cosiddetto rischio consentito, in quanto tale ineliminabile e comunemente accettato, in cui è escluso l'elemento oggettivo della colpa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)