Sez. 4, Sentenza n. 18798 del 20/09/2011 Ud. (dep. 16/05/2012) Rv. 253918 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Gestore di impianto sportivo - Adozione delle cautele per preservare l'incolumità fisica degli utenti - Posizione di garanzia - Responsabilità - Fattispecie.
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE
In tema di lesioni colpose, il gestore di un centro sportivo è titolare di una posizione di garanzia, che gli impone di adottare le necessarie cautele per preservare l'incolumità fisica degli utilizzatori, provvedendo alla manutenzione delle infrastrutture e delle attrezzature. (Fattispecie nella quale la causa delle lesioni patite da un calciatore é stata individuata nella collocazione di una rete di recinzione a distanza troppo ravvicinata dal fondo campo, nella mancata adozione di accorgimenti volti a fissarla al cordolo posto alla sua base e a schermare quest'ultimo con materiale idoneo ad assorbire gli urti degli atleti in corsa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)