Sez. U, Sentenza n. 4830 del 25/10/1978 (Rv. 394528 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI OSPEDALIERI - NATURA - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DEROGA EX ART 409 COD PROC CIV - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI OSPEDALIERI - NATURA - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DEROGA EX ART 409 COD PROC CIV - ESCLUSIONE.*
Gli enti ospedalieri, istituiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968 n 132, sono enti pubblici non economici, atteso che configurano gli strumenti principali attraverso i quali lo stato e le regioni perseguono i loro fini istituzionali in materia di sanita pubblica, e svolgono attivita regolata da programmi legislativamente determinati e con criteri di gestione dai quali esula ogni scopo di lucro. Da cio deriva la natura pubblicistica dei rapporti di impiego con i dipendenti dei predetti ospedali, e la conseguente devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie ad essi inerenti, ancorche in materia di licenziamento, ai sensi degli artt 29 del RD 26 giugno 1924 n 1054, 2 e 7 della legge 6 dicembre 1971 n 1034, i quali non trovano deroga nell'entrata in vigore del nuovo testo dell'art 409 cod proc civ, fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533. (Conf 51/78, mass n 389345; (Conf 1/78, mass n 389283).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)