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Sez. U, Sentenza n. 4412 del 25/07/1979 (Rv. 400962 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO DI LAVORO CON UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO E SOGGETTO ALLA DISCIPLINA PRIVATISTICA DEI CONTRATTI COLLETTIVI - IRRILEVANZA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - DISCIPLINA EX LEGGE N 604 DEL 1966 ED EX LEGGE N 533 DEL 1973 IN TEMA DI COMPETENZA FUNZIONALE DEL PRETORE E SUL NUOVO RITO DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1979-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400962-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO DI LAVORO CON UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO E SOGGETTO ALLA DISCIPLINA PRIVATISTICA DEI CONTRATTI COLLETTIVI - IRRILEVANZA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - DISCIPLINA EX LEGGE N 604 DEL 1966 ED EX LEGGE N 533 DEL 1973 IN TEMA DI COMPETENZA FUNZIONALE DEL PRETORE E SUL NUOVO RITO DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO - ININFLUENZA.*

La devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato con un ente pubblico non economico (nella specie, ospedale), ove questo, ancorche a tempo determinato e soggetto alla disciplina privatistica della contrattazione collettiva, abbia natura di rapporto di pubblico impiego, per l'inserimento del dipendente, in forza di atto di nomina, nell'ambito della struttura organizzativa dell'ente medesimo ed in funzione del perseguimento dei suoi fini istituzionali, non soffre deroga ne per il fatto che la causa investa la legittimita del licenziamento, ne per effetto dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533 sul nuovo rito delle controversie di lavoro, atteso che le norme della legge 15 luglio 1966 n 604 e della legge 20 maggio 1970 n 300, in tema di Competenza funzionale del pretore nella materia dei licenziamenti individuali, cosi come le Disposizioni della citata legge n 533 del 1973, non contengono alcuna innovazione o mutamento dei principi che regolano il riparto della giurisdizione. (V 4830/78, mass n 394528; (V 4665/78, mass n 394342).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)