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Sez. 4, Sentenza n. 32631 del 07/06/2017 Ud. (dep. 05/07/2017) Rv. 270422 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Accertamento - Alcoltest - Verbale - Prova delle circostanze inerenti la condotta di guida - Idoneità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270422-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

In tema di guida in stato di ebbrezza, il verbale contenente gli esiti dell'alcoltest è pienamente utilizzabile non solo nella parte in cui attesta la presenza nel soggetto di un tasso alcolemico superiore a quello consentito ma anche in quella in cui dà conto delle circostanze spazio-temporali nell'ambito delle quali tale accertamento è stato effettuato. (In applicazione del principio la Corte ha confermato la sentenza di condanna del conducente l'autovettura, anche in assenza dell'escussione dei verbalizzanti, ritenendo utilizzabili i verbali e i documenti prodotti, da cui risultava che l'imputato era stato controllato, nella data e nei luoghi indicati, mentre era alla guida dell'autovettura ed era risultato positivo all'esame dell'alcoltest).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)