Sez. 1, Sentenza n. 163 del 10/01/1983 (Rv. 424986 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - CHIAMATA IN GIUDIZIO DA PARTE DEL CONVENUTO DI ALTRO SOGGETTO RITENUTO ESCLUSIVO RESPONSABILE - DOMANDA PROPOSTA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - CHIAMATA IN GIUDIZIO DA PARTE DEL CONVENUTO DI ALTRO SOGGETTO RITENUTO ESCLUSIVO RESPONSABILE - DOMANDA PROPOSTA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
Qualora un soggetto, convenuto in un giudizio per risarcimento di danni, eccepisca l'esclusiva responsabilità di altro soggetto e chiami quest'ultimo in giudizio perché risponda direttamente verso il danneggiato, in tale eccezione non può ritenersi compresa una domanda di rivalsa del chiamante verso il chiamato, attenendo questa ad un rapporto, "interno" tra i due soggetti, diverso ed autonomo rispetto al rapporto danneggiato-responsabile, originariamente dedotto in giudizio, per cui, se detta domanda di rivalsa è proposta per la prima volta in grado di appello, essa, in quanto nuova, deve essere dichiarata inammissibile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)