Sez. 1, Sentenza n. 6454 del 17/07/1996 (Rv. 498596 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE | Natura - Criteri di identificazione - Distinzione dalla sentenza - Conseguenze in tema di impugnabilità - Fattispecie - Provvedimento del Tribunale che, adito con istanza di dichiarazione di paternità naturale e ritenuta ammissibile la conversione del giudizio nella preventiva procedura di ammissibilità dello stesso, fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dispone per l'ulteriore corso della procedura - Appellabilità - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE
Al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di ordinanza o di sentenza, e sia quindi soggetto o meno ai mezzi d'impugnazione previsti per le sentenze, occorre aver riguardo, non già alla sua forma esteriore ed alla qualificazione attribuitagli dal giudice che lo ha emesso, ma agli effetti giuridici che esso è destinato a produrre, onde deve definirsi ordinanza il provvedimento che dispone circa il contenuto e le modalità delle attività consentite alle parti; mentre vi è sentenza quando il giudice pronunzia in via definitiva o non definitiva sul merito della controversia o su presupposti e condizioni processuali, senza che possa conferire ad un provvedimento natura di sentenza la circostanza che, al solo fine di adottare le disposizioni circa l'ulteriore corso del procedimento, il giudice abbia preso in esame questioni attinenti a detti presupposti e condizioni o a profili di merito, restando dette questioni comunque soggette al successivo riesame in sede decisoria (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso l'ordinanza con cui il Tribunale, adito con domanda di dichiarazione di paternità naturale, ritenuta ammissibile la conversione del giudizio nella preventiva procedura di ammissibilità della domanda ex art. 274 cod. proc. civ., fissava l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e invitava queste a precisare gli elementi ed i mezzi di valutazione e di prova, trattandosi di provvedimento avente, non solo la forma, ma anche la sostanza di un'ordinanza, in quanto meramente ordinatorio circa l'ulteriore corso del procedimento, in conseguenza dell'interpretazione data del petitum sostanziale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)