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Sez. 1, Sentenza n. 3768 del 07/11/1990 Cc. (dep. 12/12/1990) Rv. 185990 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - DIVIETO DI ESTRADIZIONE PER REATI POLITICI - REATO POLITICO - NOZIONE - COINCIDENZA CON LA DEFINIZIONE FORNITA DALL'ART. 8 COMMA TERZO COD. PEN. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185990-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - DIVIETO DI ESTRADIZIONE PER REATI POLITICI - REATO POLITICO - NOZIONE - COINCIDENZA CON LA DEFINIZIONE FORNITA DALL'ART. 8 COMMA TERZO COD. PEN. - ESCLUSIONE.*

In tema di divieto di estradizione per reati politici, previsto dagli artt. 10, comma quarto, e 26, comma secondo, cost., ai fini della Determinazione della nozione di reato politico non può adottarsi semplicisticamente la definizione fornita dall'art. 8, comma terzo, cod. pen.. infatti il piano di operatività di quest'ultima norma è diverso rispetto a quelle costituzionali, in quanto nella norma del codice penale il reato politico è definito in funzione repressiva, mentre le norme costituzionali lo assumono in una più ampia funzione di garanzia della persona umana, finalizzata a limitare il diritto punitivo dello stato straniero. (V mass n 180899; (Conf sez i, C C 15 dicembre 1989, Van anraat).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10 com. 4, Costituzione art. 26 com. 2, Cod. Pen. art. 8 com. 3, Cod. Pen. art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)