Sez. L, Sentenza n. 302 del 17/01/1986 (Rv. 443930 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DI LAVORATORE CHE ABBIA RIPORTATO IL NUMERO MASSIMO DI SANZIONI DISCIPLINARI PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO - OBBLIGO DI RISPETTO DELLA PROCEDURA PREVISTA DALLO STATUTO DEI LAVORATORI E DALLE NORME COLLETTIVE - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DI LAVORATORE CHE ABBIA RIPORTATO IL NUMERO MASSIMO DI SANZIONI DISCIPLINARI PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO - OBBLIGO DI RISPETTO DELLA PROCEDURA PREVISTA DALLO STATUTO DEI LAVORATORI E DALLE NORME COLLETTIVE - SUSSISTENZA.*
Nel caso di licenziamento del lavoratore che abbia riportato il numero massimo di sanzioni disciplinari previsto dal contratto collettivo (cosiddetto licenziamento per sommatoria), il datore di lavoro resta soggetto all'Obbligo di rispettare, anche con riguardo alla fase della contestazione, i procedimenti prescritti per tale più grave sanzione dallo statuto dei lavoratori e dalle norme collettive, essendo in proposito insufficiente la pregressa contestazione di ogni singola infrazione disciplinare.*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)