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Sez. L, Sentenza n. 4170 del 05/05/1987 (Rv. 452929 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - OMESSA MENZIONE NEL PROVVEDIMENTO DELLE GIUSTIFICAZIONI ADDOTTE DAL LAVORATORE - ART. 7, SECONDO COMMA, STAT. LAVORATORI - VIOLAZIONE - ESCLUSIONE - POSSIBILITÀ CONCESSA AL LAVORATORE DI ESPORRE LE PROPRIE RAGIONI PRIMA DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1987-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452929-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - OMESSA MENZIONE NEL PROVVEDIMENTO DELLE GIUSTIFICAZIONI ADDOTTE DAL LAVORATORE - ART. 7, SECONDO COMMA, STAT. LAVORATORI - VIOLAZIONE - ESCLUSIONE - POSSIBILITÀ CONCESSA AL LAVORATORE DI ESPORRE LE PROPRIE RAGIONI PRIMA DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO - SUFFICIENZA.*

In tema di licenziamento disciplinare, deve escludersi che sia violato il disposto del secondo comma dell'art. 7 stat. Lavoratori ove provvedimento di licenziamento, adottato dal datore di lavoro dopo aver ricevuto la comunicazione delle giustificazioni del lavoratore in ordine agli addebiti contestatigli, non menzioni - né tanto meno si dia carico di confutare - le giustificazioni suddette, essendo sufficiente, ai fini della ritualità dell'irrogazione della sanzione del licenziamento, che il dipendente abbia avuto la possibilità concreta di esporre le proprie ragioni a difesa prima che il provvedimento espulsivo sia adottato e che il datore di lavoro abbia avuto modo di prenderne cognizione. (V 302/86, mass n 443930).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)