Sez. 3, Sentenza n. 12247 del 25/05/2007 (Rv. 597489 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danni alla vita di relazione (danno biologico) - Liquidazione - Criteri - Danno alla capacità lavorativa generica - Inclusione nel danno biologico - Legittimità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Nella nozione di danno biologico - che è danno alla salute e rientra, per il disposto dell'art. 32 Cost., tra i valori della persona umana considerati inviolabili dalla Costituzione, la cui tutela è apprestata dall'art. 2059 cod civ. - rientrano tutte le ipotesi di danno "non reddituale", e cioè i danni estetici, quelli alla vita di relazione, e i danni da riduzione della capacità lavorativa generica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)