Sez. 1, Sentenza n. 1193 del 17/05/1984 Cc. (dep. 29/06/1984) Rv. 165092 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - NATURA GIURISDIZIONALE - SPECIALITÀ - APPLICAZIONE DELLE NORME DEL PROCESSO PENALE ORDINARIO - LIMITI - FORMALE CONTESTAZIONE DEI FATTI AL PROPOSTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - NATURA GIURISDIZIONALE - SPECIALITÀ - APPLICAZIONE DELLE NORME DEL PROCESSO PENALE ORDINARIO - LIMITI - FORMALE CONTESTAZIONE DEI FATTI AL PROPOSTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione ha natura giurisdizionale, e pertanto si applicano ad esso le norme fondamentali del processo penale ordinario. Ciò tuttavia compatibilmente con la specialità della materia e del tipo di procedimento che, prendendo in considerazione l'attività ed il comportamento del proposto lungo un arco di tempo spesso non indifferente al fine di valutarne la pericolosità sociale, non consente una contestazione formulata in precisi capi di imputazione, anche se permette egualmente al proposto di conoscere i fatti che gli sono attribuiti, mediante tempestivo avviso nell'udienza camerale e attraverso il deposito degli Atti. (V mass n 162405).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)