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Sez. 1, Sentenza n. 2139 del 13/12/1983 Cc. (dep. 30/01/1984) Rv. 162405 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - NATURA GIURISDIZIONALE - EFFETTI - IN TEMA DI IMPUGNAZIONE - MISURE DECISE DALLA CORTE DI APPELLO - P.M. LEGITTIMATO - ESERCIZIO E LIMITI DELLA LEGITTIMAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162405-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - NATURA GIURISDIZIONALE - EFFETTI - IN TEMA DI IMPUGNAZIONE - MISURE DECISE DALLA CORTE DI APPELLO - P.M. LEGITTIMATO - ESERCIZIO E LIMITI DELLA LEGITTIMAZIONE.*

La natura giurisdizionale del procedimento relativo alle misure di prevenzione richiama le norme di rito riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi; e i decreti pronunciati hanno natura sostanziale di sentenza. Ne consegue che a tali procedimenti si applicano, per quanto riguarda la proposizione dell'impugnazione, le norme e le forme proprie del vigente codice di procedura penale, con l'ulteriore effetto che il procuratore della Repubblica può proporre ricorso in appello avverso il decreto emesso ai sensi dell'art. 640 cod. proc. pen., mentre il procuratore generale può proporre ricorso per revisione ex art. 641 cod. proc. pen., anche per il merito, avverso il decreto emesso dalla Corte di appello, in camera di consiglio. (V mass n 154503).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 640, Cod. Proc. Pen. art. 641, Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)