Sez. L, Sentenza n. 2953 del 11/05/1982 (Rv. 420858 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO FISSO DI TURNO - ESCLUSIONE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO FISSO DI TURNO - ESCLUSIONE.*
Con carattere di novità rispetto alla disciplina di cui alla legge 28 luglio 1961 n. 830, a norma dell'art. 5 della legge 29 ottobre 1971 n. 889, recante norme di previdenza per gli addetti a pubblici servizi di trasporto, tutto ciò che in base ai contratti collettivi non rientra nella retribuzione correlata alla durata normale del lavoro non è utilizzabile ai fini della Determinazione della misura della pensione, stante l'esclusione stabilita dall'art. 17, comma primo, della stessa legge nei riguardi delle voci retributive di cui (oltreché alla lettera F) alla lettera e) del citato art. 5, concernente appunto il compenso per lavoro straordinario, anche se corrisposto in misura forfettaria. Pertanto, nel determinare la retribuzione pensionabile, non può tenersi conto del compenso per lavoro prestato oltre il normale orario previsto dai vigenti contratti collettivi, non rilevando la mera costanza, continuatività e ripetitività della prestazione di lavoro straordinario secondo turni prestabiliti, ma solo la eventuale diversa disciplina del normale orario di lavoro contenuto in contratto collettivo aziendale. (Conf 6254/81, mass n 417066; (Conf 5532/80, mass n 409394; (Conf 2955/80, mass n 406696).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)