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Sez. L, Sentenza n. 7091 del 21/12/1982 (Rv. 424760 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - LAVORO STRAORDINARIO - NOZIONE EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 889 DEL 1971 - RAPPORTI DI LAVORO CESSATI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 889 DEL 1971 - DETERMINAZIONE DELLA BASE PENSIONABILE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DI TURNO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424760-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - LAVORO STRAORDINARIO - NOZIONE EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 889 DEL 1971 - RAPPORTI DI LAVORO CESSATI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 889 DEL 1971 - DETERMINAZIONE DELLA BASE PENSIONABILE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DI TURNO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

L'art. 5, ultimo comma della legge 29 ottobre 1971 n. 889, recante norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ha adottato una apposita definizione del lavoro straordinario (e quindi del relativo compenso) basata sul criterio della delimitazione del lavoro normale eseguita dalla contrattazione collettiva, da valere nell'ambito della legge, con la conseguenza che anche il rinvio all'art. 5 che il successivo art. 17 contiene, escludendo dal computo della retribuzione pensionabile il compenso per lavoro straordinario, implica l'adozione di quella definizione. Pertanto, per i rapporti di lavoro cessati dopo l'entrata in vigore della legge n. 889 del 1971, il compenso per lavoro straordinario di turno, anche se inerente a prestazioni ordinarie e continuative, rispondenti ad esigenze normali del servizio e predeterminato in una percentuale fissa della retribuzione, non è più riconducibile, ai fini del trattamento di quiescenza fra gli elementi accessori della retribuzione, ai sensi dell'abrogato art. 20 lettera C) della legge 28 luglio 1961 n. 830, restando così escluso dalla Determinazione della base pensionabile. (Conf 4826/82, mass n 422820; (Conf 4638/82, mass n 422603; (Conf 4504/82, mass n 422486; (Conf 3805/82, mass n 421766; (Conf 3771/82, mass n 421730; (Conf 3702/82, mass n 421671; (Conf 3358/82, mass n 421340; (Conf 3303/82, mass n 421271; (Conf 3294/82, mass n 421257; (Conf 3259/82, mass n 421220; (Conf 2953/82, mass n 420858; (Conf 2149/82, mass n 420027; (Conf 199/82, mass n 417892; (Conf 6286/81, mass n 417086; (Conf 6254/81, mass n 417066; (Conf 2955/80, mass n 406696).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)