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Sez. U, Sentenza n. 4286 del 22/07/1982 (Rv. 422265 - 01)

USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMMISSARIO REGIONALE E GIUDICE ORDINARIO - "PARTECIPANZA AGRARIA DI CENTO" - DOMANDA PROPOSTA PER FAR VALERE IL DIRITTO DI PARTECIPARE ALLA DIVISIONE PERIODICA ED ALLA ASSEGNAZIONE IN GODIMENTO ESCLUSIVA DI LOTTI DI TERRENO DI PROPRIETÀ DI DETTO ENTE - CONTROVERSIA IN ORDINE AL RICONOSCIMENTO DI UN DIRITTO DI CREDITO NEI CONFRONTI DELLA "PARTECIPANZA" - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1982-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422265-01

USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMMISSARIO REGIONALE E GIUDICE ORDINARIO - "PARTECIPANZA AGRARIA DI CENTO" - DOMANDA PROPOSTA PER FAR VALERE IL DIRITTO DI PARTECIPARE ALLA DIVISIONE PERIODICA ED ALLA ASSEGNAZIONE IN GODIMENTO ESCLUSIVA DI LOTTI DI TERRENO DI PROPRIETÀ DI DETTO ENTE - CONTROVERSIA IN ORDINE AL RICONOSCIMENTO DI UN DIRITTO DI CREDITO NEI CONFRONTI DELLA "PARTECIPANZA" - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

La domanda proposta nei confronti della partecipanza agraria di cento, dal componente di una delle famiglie indicate nel suo statuto, per far valere il diritto di partecipare alla divisione periodica ed alla assegnazione in godimento esclusivo di lotti di terreno di proprietà di detto ente, insorgendo avverso i provvedimenti negativi in proposito adottati dagli organi del medesimo, esula dalle attribuzioni giurisdizionali del Commissario regionale per la liquidazione degli Usi civici, di cui all'art. 29 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, e resta devoluta alla cognizione del giudice ordinario, atteso che, pur riguardando rapporti con persona giuridica pubblica compresa fra le associazioni agrarie contemplate dalla suddetta legge, non coinvolge questioni pregiudiziali o strumentali rispetto ai compiti amministrativi demandati al Commissario al fine della sistemazione delle terre di Demanio civico, né comunque l'Esercizio di potestà del Commissario stesso, ma implica esclusivamente il riconoscimento o meno di un diritto di credito nei confronti di detta partecipanza (diritto ad una somma di denaro equivalente al valore del terreno non assegnato, a norma dell'art. 105 dello statuto dell'ente). (V 3135/80, mass n 406922; (V 1916/78, mass n 391275).*

Riferimenti normativi: Legge 04/08/1894 num. 397, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/02/1928 num. 332 art. 59, Regio Decr. 26/02/1928 num. 332 art. 65

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)