Sez. U, Sentenza n. 3135 del 13/05/1980 (Rv. 406922 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ASSOCIAZIONI AGRARIE DISCIPLINATE DALLA LEGGE N 397 DEL 1894 - NATURA - RAPPORTO D'IMPIEGO TRA L'UNIVERSITA AGRARIA DI BRACCIANO E I SUOI DIPENDENTI - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ASSOCIAZIONI AGRARIE DISCIPLINATE DALLA LEGGE N 397 DEL 1894 - NATURA - RAPPORTO D'IMPIEGO TRA L'UNIVERSITA AGRARIA DI BRACCIANO E I SUOI DIPENDENTI - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Le associazioni agrarie regolate dalla legge 4 agosto 1894 n 397, sul riordinamento dei domini collettivi nelle province dell'ex stato pontificio, come l'universita agraria di bracciano, hanno natura di enti pubblici non economici, atteso che alla stregua della normativa sul riordinamento degli Usi civici la loro attivita di amministrazione e gestione di terre, demaniali ed anche non demaniali, pur se con il ricorso a strumenti ed operazioni di libero mercato, e diretta alla cura degli interessi generali di collettivita di uso civico, e si svolge in stretto collegamento con le strutture municipali, nel rispetto della disciplina e con i controlli previsti dalla legge comunale e provinciale, nonche con un'organizzazione priva dei connotati dell'impresa. Ne consegue la natura pubblicistica del rapporto d'impiego dei dipendenti delle predette associazioni, e la devoluzione delle controversie ad esso inerenti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (contra 2544/75, mass n 376471; (contra 1577/57).*
Riferimenti normativi: Legge 04/08/1894 num. 397 art. 1, Legge 04/08/1894 num. 397 art. 2, Legge 04/08/1894 num. 397 art. 4, Legge 04/08/1894 num. 397 art. 5, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 CORTE COST., Regio Decr. 26/02/1928 num. 332 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)