Sez. 2, Sentenza n. 21637 del 21/10/2010 (Rv. 615049 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Macchine da gioco riproducenti le regole fondamentali del gioco del "poker" - Divieto ai sensi del comma 7bis dell'art. 110 del T.U.L.P.S. - Sussistenza - Sanzione - Conformità alle prescrizioni tecniche di cui al comma 7 del medesimo articolo - Irrilevanza - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, le macchine da gioco, anche se conformi alle prescrizioni tecniche di cui al comma 7 dell'articolo 110 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), come modificato dall'articolo 22, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ove riproducano, in tutto o in parte, le regole fondamentali del gioco del "poker", sono vietate a norma del comma 7-bis del suddetto articolo 110 del T.U.L.P.S., introdotto dall'articolo 39 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e la distribuzione, l'installazione o il consentire l'uso delle stesse è sanzionato dal comma 9, lett.c), del medesimo articolo 110 del T.U.L.P.S. (Fatto relativo a macchine "video-poker" accertato in data 30 gennaio e 17 febbraio 2006).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 7 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 7 n. 2 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 9 lett. C CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 22 com. 3, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 543 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 39 com. 7 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)