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Sez. 1, Sentenza n. 11232 del 10/05/2013 (Rv. 626798 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Spese processuali - Disciplina anteriore all'abrogazione delle tariffe professionali - Compenso - Accordo tra cliente e professionista in deroga ai minimi tariffari - Ammissibilità - Assenza di accordo - Liquidazione giudiziale in deroga ai minimi di tariffa - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626798-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

In materia di liquidazione degli onorari degli avvocati, nel vigore della disciplina dettata dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) e prima della abrogazione delle tariffe professionali ad opera del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), il cliente-curatore ed il professionista possono concordare, sia prima che dopo l'espletamento della prestazione professionale, un compenso in deroga ai minimi di tariffa; in assenza di tale accordo, il giudice delegato deve liquidare il compenso spettante al professionista sulla base della tariffa professionale ed avendo riguardo al valore della causa, determinato secondo le norme del codice di procedura civile; soltanto in presenza del parere obbligatorio del competente Consiglio dell'Ordine il giudice delegato può liquidare il compenso in misura inferiore ai minimi di tariffa, se ritiene sussistente una manifesta sproporzione tra le prestazioni dell'avvocato e l'onorario previsto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 CORTE COST., Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)