Sez. 1, Sentenza n. 27090 del 15/12/2011 (Rv. 620831 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - COMPETENZE DI PROCURATORE | Tariffe professionali forensi - Potere dell'ordine professionale di stabilire le tariffe giudizialmente applicabili - Portata - Natura pubblicistica della normativa - Permanenza - Fondamento - Legittimità della disciplina secondo l'ordinamento comunitario - Sussistenza.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - COMPETENZE DI PROCURATORE
Secondo l'orientamento espresso dalla Corte di giustizia delle comunità europee con la sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99, é legittima - rispetto agli artt. 5 e 85 del trattato CEE (ora artt. 10 e 81 CE) - la disciplina delle tariffe professionali degli avvocati fatta propria dell'ordinamento italiano, non potendosene predicare la perdita di connotazione pubblicistica, poiché manca un autonomo potere dell'ordine professionale di stabilire gli onorari e le competenze che devono essere applicati dal giudice, con sottrazione del potere in questione allo Stato italiano in quanto, da un lato, il Ministro ha il potere di modificare il progetto di tariffa pur approntato dall'organizzazione di categoria e, dall'altro è il giudice stesso ad applicare tale normativa, con potere di derogare ai minimi e massimi ivi previsti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 08/04/2004, Trattato art. 5, Trattato art. 85, Trattato art. 10 CORTE COST., Trattato art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)